La Legge ”Buona Scuola”, ossia la L. n.107 del 2015, ha introdotto l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro a partire dal terzo anno di corso e ripartito sull’ intero triennio . Tale programma prevede l’obbligo per gli studenti di qualsiasi istituto di prestare il proprio lavoro manuale o intellettuale presso imprese che operano nel medesimo settore di studio degli studenti. Si tratta di un apprendimento extra-scolastico, che è stato improntato sulla visione scolastica presente in molti altri Stati europei, anche se con caratteristiche e modalità di svolgimento differenti, e che introduce i giovani nel mondo del lavoro. Le ore prestate da ogni singolo studente iscritto alle scuole secondarie di secondo grado presso imprese, professionisti, società, associazioni, ditte ed enti pubblici e privati variano a seconda del tipo di istituto ai quali gli stessi risultano iscritti. Infatti, per i licei sono previste duecento ore di alternanza scuola-lavoro, mentre per gli istituti tecnici ben quattrocento ore. Tale programma è naturalmente esteso anche agli studenti iscritti in scuole di recupero anni scolastici. Dal punto di vista giuridico non si instaura tra studente e datore di lavoro alcun rapporto di lavoro, differenziando in questo senso l’alternanza scuola-lavoro sia dal tirocinio vero e proprio che dal contratto di apprendistato di qualunque tipo. L’impresa, ditta o società, che decide di partecipare al programma previsto dalla ”Buona Scuola” deve assegnare ad ogni studente ”assunto” un tutor aziendale, al fine di instradarlo nelle vicende lavorative previste nel periodo di presenza. Oltre al tutor, lo studente potrà contare sempre sui propri professori, i quali saranno chiamati a delucidare lo studente in caso di dubbi o richieste. Gli stessi professori potranno inoltre allacciare rapporti con l’impresa ”ospitante” per incentrare determinate ore prestate dallo studente sullo studio di alcuni argomenti previsti dal programma ministeriale scolastico. Le imprese che decidono di partecipare a questo progetto dovranno iscriversi ad un apposito Registro, consultabile da studenti e professori. In questo Registro le imprese indicheranno, oltre ai propri dati, anche il numero di posti messi a disposizione degli studenti e il periodo e la durata di ”assunzione”.
L’alternanza scuola-lavoro si fonda su un progetto che deve essere realizzato sia dagli studenti degli istituti tecnici, sia dagli studenti liceali, sia da quelli iscritti a scuole di recupero anni scolastici. Il progetto deve contenere le modalità di svolgimento del progetto. Infatti, lo studente può decidere, insieme a professori e impresa ospitante, se prestare, totalmente o parzialmente, le proprie ore obbligatorie durante l’orario scolastico o meno. Quotidianamente, al termine delle ore prestate presso l’impresa o società, lo studente dovrà provvedere a descrivere quanto svolto durante la giornata, insieme al tutor assegnatogli. Al termine del totale delle ore, invece, sia l’impresa ospitante che la scuola dovranno valutare lo studente per il proprio lavoro prestato in azienda. Lo studente riceverà un Certificato delle competenze, che non solo descrive tutto ciò che eli ha imparato grazie all’alternanza scuola-lavoro, ma che può essere visto come un vero e proprio ”primo curriculum vitae”.
Anche l’impresa, ditta o società, potrà ottenere dei benefici grazie all’alternanza scuola-lavoro. Infatti, il datore di lavoro ”ospitante” contribuirà ad avvicinare la realtà scolastica al mondo del lavoro, ottenendo vantaggi generali sull’ambiente sociale, ma ottenendo anche consensi da parte di terzi sull’attività intrapresa, migliorando così comunicazioni e relazioni con tutti gli stakeholders presenti.